Una bella notizia, un ottimo risultato per la nuova comunicazione pubblica. Nel rinnovo del contratto della scuola, per la prima volta, è previsto un articolo (il 59) per l’istituzione di nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione. Un tassello ulteriore (grazie al buon lavoro e alla condivisione della Funzione Pubblica, del Ministero Istruzione, dell’Aran e all’impegno dell’associazione PA Social e della Fnsi) per rendere la nuova comunicazione via web, social network e chat strutturale e la normalità nelle nostre amministrazioni puntando sul riconoscimento di nuove figure professionali. Dopo l’articolo 95 del nuovo contratto degli statali arriva un nuovo passo avanti.

Il testo integrale dell’articolo 59:

Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione

1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, mediante la previsione di un specifica area professionale “Informazione e comunicazione”.

2. In linea con quanto previsto al comma 1, i contenuti professionali della suddetta area, con riferimento alle categorie D ed EP, sono così articolati e definiti:

– gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e informazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione;

– definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale;

– raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento;

– promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione;

– individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione;

– gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.

3. L’area professionale di cui al presente articolo potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento nell’ambito dei lavori della Commissione di cui all’art. 43, anche in relazione alle modalità specifiche di adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali e specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro. Gli Atenei, in relazione alla propria organizzazione, possono prevedere un’analoga area anche nella categoria C, tenendo conto della relativa declaratoria.

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